Ragazzi che giocano a pallavolo

Le responsabilità del docente di scienze motorie nell’esercizio della vigilanza sugli alunni

 

Da anni ci occupiamo di culpa in vigilando e responsabilità di docenti e collaboratori
scolastici e lo facciamo avvalendoci di professionisti ed esperti che conoscono a fondo la
materia. La dottoressa Armone è uno dei nostri punti di riferimento e abbiamo il piacere di
condividere sulle pagine del nostro sito un suo approfondimento dedicato al tema delle
responsabilità del docente, in particolare, al ruolo delicato del docente di scienze motorie.

Buona lettura!

Prima di continuare la lettura ti proponiamo di dedicare qualche minuto alla compilazione di un breve questionario sul tema della culpa in vigilando. Se ti va di partecipare al sondaggio clicca qui per rispondere a poche e semplici domande. Non ti chiederemo dati e la raccolta delle risposte avverrà in maniera del tutto anonima!

Vigilanza scolastica: le premesse

La permanenza del minore a scuola, comprensiva dell’ attività motoria, richiede, prima ancora di parlare di
vigilanza, un’attenta verifica delle condizioni di sicurezza interna secondo le prescrizioni del Dlgs 81/2008.
Una delle variabili più importanti della gestione della vigilanza sugli alunni è l’età dell’alunno stesso. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento, il dovere di vigilanza imposto ai docente dall’art. 2048, comma 2, c.c., non ha carattere assoluto, ma va calibrato in modo inversamente proporzionale all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni. In buona sostanza, più gli alunni sono prossimi all’età del pieno discernimento, meno l’espletamento di tale dovere richiede la presenza costante e continuativa degli insegnanti i quali, comunque, non sono certo dispensati dall’adottare adeguate misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi.

Nella disciplina delle scienze motorie la programmazione didattica ed educativa va fatta considerando proprio l’età, il livello di maturità e consapevolezza del comportamento e delle capacità degli studenti.

Lo stato della sicurezza dei luoghi scolastici

La sicurezza del luogo di lavoro, accezione che riguarda anche la scuola, deve essere garantita dal datore di lavoro, ruolo agito nella scuola dal dirigente scolastico. Ciò non toglie che tutti i lavoratori, compreso il docente di scienze motorie, una volta rilevato un pericolo derivante dallo stato delle strutture, devono
immediatamente comunicarlo al dirigente per l’adozione dei provvedimenti del caso.


Uno dei parametri di sicurezza della palestra è lo stato del pavimento, rivestito di materiale adatto all’attività motoria. In particolare, se il rivestimento risulta usurato o sollevata o addirittura assente in più punti, ciò costituisce un’insidia per chiunque si accinge ad usufruirne. Si precisa che la circostanza risulterebbe ancora più grave in un ambiente come la palestra che, per definizione, va adibita alla pratica di sport e deve quindi necessariamente essere provvisto di un pavimento che garantisca l’esercizio in sicurezza.

Appare evidente come il mancato rispetto dell’obbligo di manutenzione ricade in capo al datore di lavoro, ma i docenti che ne hanno conoscenza hanno l’obbligo, in qualità di lavoratori, di portare a conoscenza dello stesso lo stato di pericolo.

Gli infortuni causati da un altro studente

Non sempre il danno causato da uno studente all’altro dipende dalla foga dell’impegno o dal caso fortuito. Può accadere che il danno sia causato volontariamente. La Suprema Corte ha precisato che, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, ove siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo. Questo collegamento va escluso allorquando l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta.

 

Diversamente la responsabilità non sussiste se le lesioni sono la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, nonché nell’ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso (cfr. Cass., n. 12012 del 8/8/2002, ), rientrando cioè nell’alea normale della medesima (cfr. Cass. n.20908 del 27/10/2005).
Dunque, nell’ipotesi specifica in cui l’infortunio sia stato subito da uno studente all’interno della struttura
scolastica durante le ore di educazione fisica viene in rilievo l‘art. 2048 co. II c.c. Per l’applicazione di tale
norma è richiesto che il danno lamentato sia conseguenza del fattoo illecito di un altro; quindi, che lo studente lo abbia subito in conseguenza di una azione colposa di altro studente.

 

In tal caso incombe sul danneggiato l’onere di provare l’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, laddove è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè dell’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto (cfr. Cass., n. 6844 dell’8/04/2016).

L’autolesione

Siamo nel caso della responsabilità contrattuale ex art.1218 c.c. Per costante giurisprudenza, infatti, nel caso di danno cagionato dall’alunno a sé stesso la responsabilità dell’Istituto e dell’insegnate ha natura
contrattuale, e non rientra nella responsabilità extracontrattuuale, ritenuto che quest’ultima è ravvisabile solo in caso di danni causati dal comportamento “illecito” di un terzo soggetto. Pertanto, in caso di infortunio causato da autolesione durante una partita di calcio, va evocata da parte dei genitori
la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ex art. 2048 co.2 c.c., magari evidenziando, in primo luogo, la pericolosità connaturata al gioco del calcio, e sostenendo che il docente avesse imprudentemente esposto gli alunni al rischio di praticare detta attività.

L’onere della prova

Sul versante dell’onere probatorio è onere della scuola dimostrare in concreto, benché anche solo per
presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile (Cass. n.5067/2010; Cass. n. 2559/2011; Cass. n. 9352/2011) ed anche di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all’insorgere della serie causale sfociante nella produzione del danno (Cass. n. 9542/2009).

Dunque, colui che si ritiene danneggiato ha l’onere di dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell’art. 1218 c.c. esonera il creditore dalla prova della colpa dell’inadempimento dell’obbligazione -in questo caso l’obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi – ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.

In conclusione, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad
un infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore
di educazione fisica, incombe sullo studente l’onere della prova dell’illecito commesso da altro studente,
quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè
l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto (Cass. n.
6844/2016).

 

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