culpa in vigilando e resposabilità dei docenti

Culpa in vigilando e responsabilità del docente: da dove nascono i rischi?

Le responsabilità legate al ruolo dell’insegnante sono molteplici e vanno ben oltre quelle che derivano dal compito già di per sé impegnativo, dell’istruzione e della formazione degli alunni.

Il riferimento è, ovviamente, alla cosiddetta culpa in vigilando e alle responsabilità a questa connesse.

Ma che cosa si intende per culpa in vigilando? E soprattutto quali sono i rischi e le responsabilità che investono il docente?

Prima di continuare la lettura ti proponiamo di dedicare qualche minuto alla compilazione di un breve questionario sul tema della culpa in vigilando. Se ti va di partecipare al sondaggio clicca qui per rispondere a poche e semplici domande. Non ti chiederemo dati e la raccolta delle risposte avverrà in maniera del tutto anonima!

Cos’è la culpa in vigilando?

L’espressione “culpa in vigilando” viene tradizionalmente utilizzata per indicare il criterio di imputazione della responsabilità dei soggetti, cui l’ordinamento affida il compito di sorvegliare l’agire di altri soggetti per fatti illeciti commessi dai soggetti “sorvegliati”. Partiamo subito col dire che la responsabilità per omessa vigilanza (culpa in vigilando) può assumere diverse forme: da quella penale a quella civile, da quella disciplinare a quella amministrativa.

Culpa in vigilando e responsabilità penale

Partiamo dalla responsabilità penale. È vero, il reato di omessa vigilanza non è previsto dalla legge. Tuttavia esiste un articolo, che è l’art. 40 del Codice Penale, che afferma che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

L’obbligo giuridico di vigilanza da parte del docente è stabilito dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile.

Quest’ultimo, in particolare, riguarda nello specifico i precettori e stabilisce che sia loro la responsabilità relativa ai danni causati dai loro allievi durante il tempo in cui questi sono sotto la loro vigilanza.

Questo basta a stabilire che esiste, sul piano giuridico, un obbligo di vigilanza da parte dei docenti che può tradursi in possibili responsabilità penali, per le quali lo stesso risponde personalmente. Nel caso in cui un alunno subisse o provocasse delle lesioni ad un altro, il docente potrebbe, in sostanza, essere chiamato a rispondere per il reato di lesioni colpose.

Culpa in vigilando: dalla responsabilità civile a quella amministrativa

Abbiamo già anticipato che, sul piano civile, la responsabilità dei docenti (culpa in vigilando) è stabilita dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile .

Quello che ci interessa sottolineare qui è che ad essere chiamato in causa, in questi casi, è sempre l’Ente di appartenenza, quindi la scuola.

In base a quanto stabilito, infatti,dall’ art. 61 della L. 312/80 l’Amministrazione si surroga, ovvero si sostituisce, al personale scolastico nel caso di illecito civile connesso alla culpa in vigilando.

Tuttavia questo non pone docenti e personale addetto alla vigilanza in una posizione di totale sicurezza. Esiste, infatti, la possibilità che questi siano chiamati a rispondere da un punto di vista amministrativo delle loro azioni.

In quale circostanza?

Culpa in vigilando e rivalsa: quando il docente è obbligato a pagare

In caso di condanna in sede civile, l’Amministrazione è sempre obbligata a denunciare l’evento alla Corte dei Conti che autonomamente deciderà se procedere o meno contro il docente.

Questo vuol dire che sui docenti, così come sul personale ATA, grava una responsabilità che può davvero rivelarsi onerosa, dal momento che la stessa Corte potrebbe pronunciarsi contro l’insegnante, obbligandolo, quindi, a risarcire a sua volta, parzialmente o per intero, l’Amministrazione.

Per evitare che tutto questo avvenga è sicuramente necessario cercare di contenere il rischio con il buon senso e l’adozione di buone pratiche organizzative che rappresentano la prima, imprescindibile forma di tutela. È però necessario operare nella consapevolezza che il rischio non può con  questo essere eliminato in toto e che una soluzione assicurativa deve necessariamente accompagnarsi al rispetto delle buone prassi.

Uscire da questa situazione incresciosa, che espone docenti e personale addetto alla vigilanza a rischi patrimoniali importanti, da oggi è possibile.

Per saperne di più visita la pagina dedicata alla tutela del personale scolastico

 

Il team di Logica